Bollette di luce e gas ‘impazzite’. Ecco come difendere imprese e famiglie
Che cosa può fare un’impresa o una famiglia se, da un giorno all’altro, si trova un aumento illecito delle bollette di luce e gas?
Come difendersi dal fornitore che, in modo assolutamente unilaterale e senza avvertire l’utente, decide di fare un ritocco (ovviamente al rialzo) sul costo dell’energia?
Si tratta di ipotesi tutt’altro che improbabili, o almeno così ha detto l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, secondo cui sono arrivate diverse segnalazioni di aumenti incontrollati delle bollette che lasciano intravedere pratiche commerciali scorrette e violazioni della regolazione di settore.
Lo stesso Garante, insieme all’Arera, che è l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ha deciso di intervenire per evitare speculazioni e consentire ai consumatori di difendersi dalle «bollette pazze», appoggiandosi a quanto disposto in materia dal decreto Aiuti-bis.
Bollette di luce e gas: cosa dice il decreto Aiuti-bis?
Tutto gira attorno all’articolo 3 del decreto Aiuti-bis [1], convertito in legge e pubblicato il 21 settembre 2022. Il citato articolo ha come oggetto la «sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale» e dice testualmente: «Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte».
Il testo parla chiaro: fino a quella data, un fornitore di luce e gas non può cambiare il costo dell’energia senza previo accordo con il consumatore. Non basta, infatti, appellarsi alla solita regola del preavviso. Lo stesso articolo del decreto aggiunge, infatti: «Fino alla medesima data sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate». Il decreto è entrato in vigore il 10 agosto 2022.
In altre parole, il provvedimento impedisce fino alla data indicata la possibilità per il fornitore di modificare unilateralmente il contratto inserendo una clausola con cui ridetermina il prezzo di luce e/o gas. Trovarsi nel frattempo una bolletta con aumenti incontrollati è, pertanto, da contestare.
Bollette di luce e gas: quando c’è una modifica unilaterale?
Com’è facilmente intuibile, un contratto viene cambiato in modo unilaterale quando solo una delle parti introduce delle modifiche ad una clausola. Nel caso specifico, come ricorda l’Arera in una recente nota congiunta con l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, il rapporto tra fornitore e utente è regolato anche dal «Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali».
A spiegare nel dettaglio la situazione è LaLeggepertutti .
Tale Codice, all’articolo 13, disciplina termini e modalità di preavviso per la variazione unilaterale delle condizioni contrattuali. A tal proposito, l’Autorità per l’energia ha tenuto a precisare che sono variazioni unilaterali quelle previste in contratto, che consentono al venditore di variarlo ma che, in quanto tali, ricadono nella sospensione della loro efficacia imposta dal decreto Aiuti bis.
Non sono invece variazioni unilaterali quelle che consentono la modifica o l’aggiornamento delle condizioni economiche già contenute nel contratto al momento della stipula: queste restano operative. Il decreto non interviene nemmeno sui rinnovi delle offerte Placet, che devono avvenire ogni 12 mesi, e il cui testo è interamente stabilito dall’Autorità, tranne per il prezzo, che è libero.
Luce e gas: quando contestare la modifica del contratto?
Il consumatore può contestare l’aumento delle bollette di luce e gas frutto di una modifica del contratto di fornitura quando le nuove clausole non rispettano la sospensione stabilita dal decreto Aiuti bis e, quindi, sono state inserite o cambiate in modo unilaterale.
Ma non solo: sono illegittime nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas le proposte per «trattare», cioè per rinegoziare i contratti «per causa di forza maggiore», cioè per un dichiarato squilibrio tra il costo dell’energia e il prezzo pagato. Il consumatore può rifiutare questa rinegoziazione e il fornitore non può intervenire per conto suo senza il consenso del cliente.
Quello che, invece, può fare il gestore è proporre la risoluzione del contratto in essere e la sottoscrizione di uno nuovo con condizioni diverse. Cosa che, ovviamente, il consumatore non accetterà facilmente.
Il venditore può decidere di risolvere il contratto ma solo se ottiene l’approvazione di un giudice per «eccessiva onerosità», cioè perché tenere in vita quel contratto costa troppo al fornitore. Il quale, comunque, non può agire da solo dicendo al cliente: «O si fa come dico io o arrivederci».
In tal caso, il cliente ha la possibilità di rivolgersi ad un tribunale passando prima, però, per un tentativo di conciliazione, anche presso il servizio attivato dall’Arera. Se i comportamenti scorretti, contrari alle regole fissate, riguarderanno una pluralità di casi sarà sempre l’Autorità a valutare anche eventuali sanzioni verso i venditori che li abbiano attuati. E scenderà in campo anche l’Antitrust.
Inoltre, si può (e si deve) rispondere a questa crisi, soprattutto se la situazione riguarda la tua impresa. Noi di Think Tank Lab possiamo aiutarti a scegliere il prossimo fornitore, con contratto ‘blindato’, e possiamo aiutarti a trovare strategie che permettano ai tuoi conti di restare (o tornare) in ordine.